Sez. 1, Ordinanza n. 26208 del 01/12/2005 (Rv. 585359 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza del tribunale di condanna al risarcimento danni da occupazione appropriativa - Contestuale affermazione della competenza - Possibilità del giudice di appello di decidere, oltre che sulla competenza, anche sul merito della domanda - Regolamento - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ove il tribunale, sul presupposto della propria competenza, abbia emesso una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad occupazione appropriativa, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso tale decisione, poiché sulla competenza e sul merito della domanda ben può pronunciarsi la corte d'appello a seguito dell'ordinario mezzo d'impugnazione dell'appello, o come giudice di secondo grado (ove ritenga una fattispecie di occupazione illegittima) o in unico grado (ove ritenga la ritualità del procedimento espropriativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)