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Sez. 1, Ordinanza n. 26208 del 01/12/2005 (Rv. 585359 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza del tribunale di condanna al risarcimento danni da occupazione appropriativa - Contestuale affermazione della competenza - Possibilità del giudice di appello di decidere, oltre che sulla competenza, anche sul merito della domanda - Regolamento - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585359-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ove il tribunale, sul presupposto della propria competenza, abbia emesso una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad occupazione appropriativa, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso tale decisione, poiché sulla competenza e sul merito della domanda ben può pronunciarsi la corte d'appello a seguito dell'ordinario mezzo d'impugnazione dell'appello, o come giudice di secondo grado (ove ritenga una fattispecie di occupazione illegittima) o in unico grado (ove ritenga la ritualità del procedimento espropriativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)