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Sez. 1, Sentenza n. 11864 del 20/09/2001 (Rv. 549364 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Relativa domanda - Proposizione in primo grado al tribunale unitamente ad altra domanda - Statuizione del giudice di primo grado su entrambe le domande - Dichiarazione di incompetenza sulla domanda di indennità di occupazione legittima - Appello anche su tale declaratoria - Proposizione nella citazione in appello di autonoma domanda alla corte d'appello quale giudice in unico grado - Decisione della corte d'appello sulla stessa - Ritualità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549364-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Qualora sia stata investita come giudice d'appello, oltre che su altra statuizione, sulla statuizione con cui il giudice di primo grado abbia dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla domanda di liquidazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, la Corte d'Appello - ove la parte che domanda tale indennità, accanto al motivo di impugnazione afferente a detta declaratoria d'incompetenza, abbia proposto nella citazione introduttiva dell'appello un'autonoma domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, rivolgendola alla corte quale giudice competente in unico grado - può esaminare ed accogliere detta domanda, in quanto la sua proposizione non abbisogna di formule sacramentali e non deve avvenire necessariamente con una separata citazione, giacché l'art. 20 della legge n. 865 del 1971 esige solo che la relativa domanda sia rivolta alla Corte d'Appello.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)