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Sez. 5, Sentenza n. 1788 del 19/04/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213772 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Più sentenze di condanna - Beneficio concesso solo per alcune di esse - Appello del solo imputato - Riunione in secondo grado ai sensi dell'art 81 cod.pen. - Rideterminazione della pena e "conferma nel resto" - Applicabilità del beneficio alla sentenza di appello - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213772-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Quando, in sede di appello, il giudice procede a riunione di processi ed a rideterminazione della pena ai sensi dell'art 81 cod. pen., sulla base di più sentenze di condanna in primo grado, se la sospensione condizionale della pena riguarda solo alcune pronunzie, essa non si estende automaticamente alle altre. Tuttavia, se il gravame è proposto dal solo imputato ed il giudice di secondo grado, dopo aver rideterminato la pena, ritenga di confermare nel resto le sentenze impugnate (senza ulteriormente esplicitare, nel dispositivo, quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio ex art 163 cod. pen.), non è possibile, anche in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, ritenere non confermata la sospensione condizionale. A tanto, infatti, si oppongono, sia il principio del divieto di "reformatio in peius", sia quello della prevalenza, in caso di contrasto, del dispositivo sulla motivazione. (Nella fattispecie, il giudice di appello aveva respinto l'incidente di esecuzione del condannato che non intendeva ottemperare all'ingiunzione a costituirsi in carcere, sostenendo che la sospensione condizionale, concessa in primo grado per una delle due condanne irrogate, doveva intendersi inerente anche alla sentenza di secondo grado, che, dopo aver rideterminato la pena, aveva usato la formula "conferma nel resto". La Cassazione, enunziando i principi sopra esposti, ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che, interpretando la sentenza con la quale essa stessa aveva applicato la continuazione, aveva ritenuto che al condannato non competesse il beneficio ex art. 163 cod.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)