Sez. 3, Sentenza n. 580 del 07/12/2007 Ud. (dep. 09/01/2008) Rv. 238583 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Appello dell'imputato - Rideterminazione della pena irrogata in primo grado - Omessa menzione della decisione sulla sospensione condizionale già concessa - Implicita conferma - Configurabilità - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Quando, in sede di appello proposto dal solo imputato, il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, detto beneficio deve ritenersi implicitamente confermato, giacché, diversamente, si violerebbe il principio del divieto di "reformatio in peius".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)