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Sez. U, Ordinanza n. 18038 del 02/07/2008 (Rv. 603989 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie relative all'indennità di fine rapporto - Art. 6 della legge 75 del 1980 - Abrogazione per incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato - Fondamento - Conseguenze - Diritto riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603989-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Spetta al giudice ordinario, e non più alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle controversie relative all'indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, quando il diritto fatto valere va riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, poiché l'art. 6 della legge 75 del 1980 è stato abrogato per incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato, in ragione del venir meno, a seguito di detta normativa, dei presupposti fondanti la sua vigenza, e cioè l'inerenza della controversia ad un diritto attinente ad un rapporto di pubblico impiego oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 73, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)