Sez. U, Sentenza n. 14 del 04/01/2007 (Rv. 595260 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Istituzione dell'Ente poste italiane - Indennità di buonuscita - Controversie in materia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Le controversie in materia di indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti dell'Ente poste italiane sono attribuite al giudice ordinario, trattandosi di prestazione previdenziale in relazione alla quale non opera la previsione di giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all'art. 6 della legge n. 75 del 1980, in quanto limitata alle controversie in materia di buonuscita e indennità di cessazione del rapporto relativamente al personale statale e delle aziende autonome. (Nella specie, relativa alla riliquidazione del trattamento di buonuscita, sulla base degli aumenti retributivi previsti dall'art. 65 ccnl, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione ordinaria sul relativo capo di domanda).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)