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Sez. U, Ordinanza n. 2054 del 31/01/2006 (Rv. 586331 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Personale in servizio presso la direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro trasferito all'INPDAP ex art. 6 d.lgs. n. 479 del 1994 - Controversie relative al calcolo dell'indennità di anzianità ed al pagamento di compensi maturati successivamente al 30 giugno 1998 - Giurisdizione - Giudice ordinario - Configurazione - Controversie relative al pagamento dei compensi maturati nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586331-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, trasferito all'INPDAP ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 479 del 1994, appartengono, in virtù dell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n.165 del 2001 (in cui è stato riprodotto il previgente art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. n. 80 del 1998), alla giurisdizione del giudice ordinario se hanno ad oggetto il diritto a compensi (nella specie per indennità di fine rapporto e per lavoro straordinario) maturati successivamente al 30 giugno 1998, ovvero il calcolo dell'indennità di anzianità maturata in data successiva a quest'ultima data, non essendo applicabile l'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, il quale, assegnando le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione sui diritti soggettivi e non è applicabile ad enti diversi da questi ultimi. Le controversie aventi ad oggetto il pagamento di spettanze economiche maturate dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1998 appartengono, invece, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto le inerenti domande riguardano rapporti che rientrano nello schema del pubblico impiego, con l'inquadramento nell'organizzazione istituzionale dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1962 num. 855, Legge 26/07/1965 num. 965 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1980 num. 80 art. 45 com. 17, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)