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Sez. 2, Sentenza n. 4197 del 06/05/1987 (Rv. 452951 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - VOTO CONFORME DI UN CONDOMINO AD UNA DELIBERAZIONE - IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA DA PARTE DEL PREDETTO CONDOMINIO SUL PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ DI ESSA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RICHIESTA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA DELIBERA PRESA A MAGGIORANZA CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO).*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452951-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - VOTO CONFORME DI UN CONDOMINO AD UNA DELIBERAZIONE - IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA DA PARTE DEL PREDETTO CONDOMINIO SUL PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ DI ESSA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RICHIESTA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA DELIBERA PRESA A MAGGIORANZA CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO).*

L'art. 1137 cod. civ. che riconosce ad ogni condomino dissenziente il diritto di impugnare le deliberazioni dell'assemblea si riferisce alle deliberazioni annullabili, mentre per quelle nulle provvede l'art. 1421 cod. civ. secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. Pertanto il condomino che abbia partecipato all'assemblea e abbia espresso voto conforme alla deliberazione che si assume nulla non è escluso dal diritto di far valere tale nullità sol che alleghi e dimostri di avervi interesse. (nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione del merito che con riguardo alla richiesta dichiarazione di nullità della deliberazione, presa non all'unanimità ma a maggioranza, concernente la ripartizione delle spese di installazione di una nuova caldaia dell'impianto di riscaldamento in parti uguali anziché in misura proporzionale ai valori della proprietà di ciascun condomino - art. 1123 cod. civ. -, aveva ravvisato l'interesse ad agire nella violazione del diritto del condomino di concorrere nelle spese per per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge). (V 4372/74, mass n 373053; (Conf 3232/82, mass n 421181; (Conf 5646/82, mass n 423417; (contra 3725/78, mass n 393247).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)