Sez. U, Sentenza n. 2671 del 05/03/1993 (Rv. 481250 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Chiusura temporanea di un esercizio commerciale per recidiva nella violazione degli obblighi di osservanza degli orari di apertura - Ordinanza del sindaco - Illegittimità - Impugnazione davanti al giudice amministrativo - Opposizione davanti al pretore ai sensi della legge n. 689 del 1981 - Inammissibilità.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
L'ordinanza del sindaco, con la quale viene disposta, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, la chiusura temporanea di un esercizio commerciale, quale sanzione specifica per il caso di recidiva nella violazione degli obblighi di osservanza degli orari di apertura, è atto discrezionale ed autoritativo, non assimilabile, per contenuto e funzione, a quello di irrogazione, nel caso di assenza della recidiva, della sola sanzione pecuniaria, né di questa accessoria, e, di conseguenza l'impugnazione di siffatto provvedimento, per farne valere l'illegittimità, non può che essere proposta davanti al giudice amministrativo, essendo esclusa la proponibilità dell'opposizione davanti al pretore ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di applicazione limitata ai soli casi di ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzione pecuniaria o di confisca.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 558 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)