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Sez. U, Sentenza n. 3467 del 13/04/1994 (Rv. 486155 - 01)

Comune - Funzioni del Comune - Igiene e sanità - Vigilanza igienica - In genere | Ordinanza del sindaco di temporanea sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività di manipolazione di sostanze alimentari - Carattere autonomo e non accessorio rispetto alla sanzione pecuniaria inflitta per la violazione delle relative norme - Impugnazione - Devoluzione al giudice amministrativo - Competenza pretorile ex legge n. 689 del 1981 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486155-01

Comune - Funzioni del Comune - Igiene e sanità - Vigilanza igienica - In genere

L'ordinanza del sindaco che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma della legge 30 aprile 1962, n. 283, dispone la temporanea sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di una attività di manipolazione di sostanze alimentari a causa dello svolgimento della medesima ad opera di lavoratori sprovvisti di valido documento di idoneità sanitaria, costituisce manifestazione di un potere sanzionatorio ricollegabile direttamente alla funzione di vigilanza della pubblica amministrazione sull'osservanza della regolamentazione propria di determinati settori economici e, quindi, ha carattere autonomo e non accessorio rispetto alla sanzione pecuniaria inflitta per la violazione, con la conseguenza che la sua impugnazione, implicando la cognizione di situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza dell'interesse legittimo, va proposta davanti al giudice amministrativo, così sottraendosi alla speciale competenza pretorile, stabilita dalla legge n. 689 del 1981 per le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)