Sez. 3, Sentenza n. 773 del 07/04/1964 (Rv. 301093 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DIFFERENZA TRA DELEGAZIONE E ACCOLLO - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - ACCOLLO CUMULATIVO E LIBERATORIO - ESTREMI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DIFFERENZA TRA DELEGAZIONE E ACCOLLO - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - ACCOLLO CUMULATIVO E LIBERATORIO - ESTREMI.*
La delegazione di pagamento (art. 1269 cod.civ.) si concreta in un rapporto con pluralita di soggetti (cd 'trilaterò), cioe con partecipazione, fin dall'origine, del delegante (debitore), del delegato (nuovo debitore) e del delegatario (creditore), rapporto nel quale il primo impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore. L'accollo, invece, consiste nell'assunzione di un debito (art.1273 cod.civ.), di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore (accollante) ed il terzo (accollato), il quale si obbliga di pagare, in sostituzione del primo, al creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, il quale, peraltro, puo successivamente aderirvi acquistando il diritto alla solutio nei confronti del terzo, poiche l'adesione funzioni come là dichiarazione di voler profittarè di cui all'art 1411 cod civ (contratto a favore di terzi). Prestando adesione all'accollo e rendendo, cosi, irrevocabile la stipulazione a proprio favore, il creditore puo liberare, o meno, il debitore originario nel primo caso si ha accollo cd liberatorio, mentre nel secondo, accollante ed accollato restano obbligati in solido (art 1273 terzo comma cc in relazione all'art 1272 primo comma cc) e ricorre la figura dell'accollo cumulativo. Qualora, invece, non sia intervenuta adesione, da parte del creditore, il rapporto si esaurisce tra accollante ed accollato e resta un rapporto interno tra essi, senza alcun effetto giuridico diretto nei confronti del creditore, che vi rimane estraneo, ed e questa la figura del cd accollo 'semplicè. (V 386'63, 998'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)