Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 23/02/1979 (Rv. 397438 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - ACCOLLO LIBERATORIO - CUMULATIVO - SEMPLICE - NOZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - ACCOLLO LIBERATORIO - CUMULATIVO - SEMPLICE - NOZIONI.*
L'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioe: del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, secondo che il creditore, manifestando la sua volonta di volerne profittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario; quando manca, invece, l'adesione del creditore, si parla di accollo semplice, nel qual caso il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato, senza alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore. (V 773/64, mass n 301093).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)