Sez. U, Sentenza n. 2899 del 07/11/1973 (Rv. 366524 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RELATIVE CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - CONSIGLIO DI STATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONDIZIONI - LIMITI - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - CONTROVERSIA PER LE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE ED INDENNITA - ESCLUSIONE - PACIFICA LEGITTIMITA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RELATIVE CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - CONSIGLIO DI STATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONDIZIONI - LIMITI - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - CONTROVERSIA PER LE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE ED INDENNITA - ESCLUSIONE - PACIFICA LEGITTIMITA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
La giurisdizione esclusiva del consiglio di stato di cui all'art 29, n 1, del tu 26 giugno 1924, n 1054, riguarda tutte le controversie rispetto alle quali il rapporto di impiego pubblico si ponga come titolo immediato e diretto della pretesa, indipendentemente dall'attualita dello stato di servizio ed ancorche la sua cessazione ne rappresenti la naturale premessa, salva la Competenza di altre giurisdizioni speciali in materia di trattamento di quiescenza. Conseguentemente, l'incontroversa legittimita del provvedimento di risoluzione del rapporto non vale a ricondurre la controversia avente per oggetto il pagamento di differenza di retribuzione e di indennita relative al precorso rapporto di impiego pubblico fra quelle attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali, di Competenza del giudice ordinario. (V 2896/71, mass n 354133; 2783/69, mass n 342527).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)