Sez. U, Sentenza n. 2783 del 23/07/1969 (Rv. 342527 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO O DI ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO O DI PROVVEDIMENTO DI STATO SFAVOREVOLE - DOMANDA DELL'IMPIEGATO DEGLI STIPENDI ARRETRATI O DELLE INDENNITA ACCESSORIE OVVERO DELLE DOVUTE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - QUESTIONI DI DANNI CONSEGUENZIALI - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI LICENZIAMENTO O DI ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO O DI PROVVEDIMENTO DI STATO SFAVOREVOLE - DOMANDA DELL'IMPIEGATO DEGLI STIPENDI ARRETRATI O DELLE INDENNITA ACCESSORIE OVVERO DELLE DOVUTE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - QUESTIONI DI DANNI CONSEGUENZIALI - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Qualora sia intervenuto l'annullamento di un atto di licenziamento o di allontanamento dal servizio di un pubblico impiegato o, comunque, l'annullamento di un provvedimento di stato implicante per l'impiegato stesso conseguenze giuridiche, anche sul piano patrimoniale, sfavorevoli rispetto a quelle inerenti allo stato cui egli aveva diritto, la pretesa dell'impiegato alla corresponsione degli stipendi arretrati, alle altre indennita accessorie aventi carattere di stabilita, normalita e periodicita ecc., ovvero alle relative differenze che egli avrebbe riscosso se non fosse stato illegittimamente alterato il suo stato dall'ente pubblico, costituisce materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non gia una questione di danni conseguenziali alla pronunzia d'illegittimita, di Competenza dell' autorita giudiziaria ordinaria, a nulla rilevando la prospettazione che la parte ha dato alle questioni da risolvere o l'occasione che le ha posto in essere. (nella specie alcuni ispettori annonari - trasferiti ad altri uffici comunali con provvedimento poi annullato - avevano chiesto innanzi al giudice ordinario il risarcimento dei danni costituiti dalla mancata percezione di compensi speciali durante il periodo in cui erano stati assegnati ad altro ufficio. La SC, ha dichiarato - invece- la giurisdizione del giudice amministrativo). (V. 2992-68, massima n. 335820).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 5 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)