Sez. U, Sentenza n. 583 del 23/02/1976 (Rv. 379230 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - REGOLAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - DECISIONE SU DOMANDA CONSEGUENZIALE E ACCESSORIA - DOMANDA IMPLICITA - CONFIGURABILITA - SENTENZA NON DEFINITIVA - DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DI DUE LITISCONSORTI NECESSARI - DECISIONE SU UNA DELLE DOMANDE E SULLE SPESE NEI CONFRONTI DI UN LITISCONSORTE - RIMESSIONE DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO ALLA DECISIONE DELLE ALTRE DOMANDE PROPOSTE CONTRO LO STESSO - LICEITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - REGOLAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - DECISIONE SU DOMANDA CONSEGUENZIALE E ACCESSORIA - DOMANDA IMPLICITA - CONFIGURABILITA - SENTENZA NON DEFINITIVA - DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DI DUE LITISCONSORTI NECESSARI - DECISIONE SU UNA DELLE DOMANDE E SULLE SPESE NEI CONFRONTI DI UN LITISCONSORTE - RIMESSIONE DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO ALLA DECISIONE DELLE ALTRE DOMANDE PROPOSTE CONTRO LO STESSO - LICEITA.*
Poiche il regolamento delle spese giudiziali costituisce decisione su una domanda conseguenziale e accessoria della parte vittoriosa, da ritenere, in Mancanza di un'esplicita richiesta, implicitamente formulata, la sentenza che, decidendo su alcune domande separatamente dalle altre, riserva la pronuncia sulle spese anche in relazione alle domande esaminate, non 'chiude il processò e, quindi, non essendo definitiva, e suscettibile di appello differito. E tale deve essere definita anche la sentenza che, dichiarato il difetto di giurisdizione a conoscere della domanda proposta nei confronti di due litisconsorti necessari (nella specie: annullamento della cessione della assegnazione di un alloggio proposta dal cedente contro la Gescal ed il cessionario), pronunci sulle spese nei confronti di uno solo dei convenuti (nella specie, la Gescal) rimettendo la stessa pronuncia nei confronti del secondo alla decisione delle altre domande contro di lui soltanto proposte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)