Sez. 2, Sentenza n. 944 del 11/02/1980 (Rv. 404381 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Poiche la Cassazione con rinvio di una sentenza, resa in grado d'appello, pone nel nulla la pronuncia sulle spese in essa contenuta, il giudice di rinvio deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese della pregressa fase di merito, in relazione all'esito globale del processo, e tenendo conto che la loro rifusione in favore della parte vincitrice va disposta pure in difetto di una esplicita domanda, in quanto da ritenersi implicitamente richiesta. (V 1607/77, mass n 385314; (V 583/76, mass n 379230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)