Sez. 6, Sentenza n. 8633 del 18/04/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205965 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Atto contrario a tali doveri - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie: ritenuta sussistenza di atto contrario ai doveri di ufficio in un caso di medici ospedalieri che segnalavano ai pazienti le officine ortopediche cui rivolgersi per l'acquisto di protesi e presidi ortopedici loro prescritti, e ricevevano, per tale segnalazione, denaro dalle officine stesse.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
In tema di reati contro la pubblica amministrazione - in particolare ai fini della configurabilità del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 cod. pen. - per valutare la contrarietà o meno della condotta del pubblico ufficiale ai suoi doveri, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato, per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione. (Nella fattispecie si trattava si medici ospedalieri i quali segnalavano ai pazienti le officine ortopediche cui rivolgersi per l'acquisto delle protesi e dei presidi ortopedici, e ricevevano dalle officine stesse una retribuzione per tale segnalazione. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dagli imputati avverso la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti, ha enunciato il principio di cui in massima, osservando, tra l'altro, che la condotta degli imputati era contraria ai doveri di ufficio, oltre che sotto il profilo della correttezza - dato che essa aveva creato un contesto, avente finalità diverse da quelle di pubblica utilità, nel quale l'emanazione di pur regolari prescrizioni di tutori e protesi poteva dar luogo a sospetti sull'operato della pubblica amministrazione - ma anche sotto il profilo del dovere di imparzialità del pubblico dipendente, compromesso dal rapporto tenuto con le officine ortopediche, con conseguente lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 319 cod. pen. e cioè dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione indicati nell'art. 97, comma primo, della Costituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)