Sez. 6, Sentenza n. 3052 del 07/12/1994 Ud. (dep. 22/03/1995) Rv. 201084 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio | Necessità che l'atto sia di per sè illegittimo - Esclusione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio
Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri di ufficio e se conseguentemente debba configurarsi l'ipotesi criminosa dell'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) piuttosto che quella dell'art. 318 cod. pen. (corruzione per un atto di ufficio), occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sè per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri di ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri di ufficio. Del resto, che in materia di corruzione la legittimità dell'atto non sia sufficiente ad escludere la più grave figura criminosa dell'art. 319 cod. pen. quando sia accompagnato dalla inosservanza di un dovere d'ufficio, si evince chiaramente dalla stessa articolazione della suddetta norma che contempla, tra le ipotesi di corruzione propria, anche quella che si concreta nella retribuzione ricevuta per ritardare l'emissione di un atto dovuto, e cioè nella violazione di un dovere (quale quello di provvedere senza dolosi ritardi) che fa presumere e presuppone la legittimità dell'atto tardivamente emesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)