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Sez. L, Sentenza n. 5782 del 10/06/1998 (Rv. 516327 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Successione nel tempo di contratti collettivi - Contratto successivo rispetto al contratto precedente - Possibilità di qualificare il primo come comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto precedente - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516327-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

In ipotesi di successione nel tempo di contratti collettivi, quello successivo non costituisce un comportamento complessivo posteriore alla conclusione dello stesso contratto da cui possa desumersi, ai sensi del secondo comma art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti, atteso che tale comportamento va individuato in quello che le parti pongono in essere nell'adempimento del (precedente) contratto e non già nella stipulazione di quello successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)