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Sez. L, Sentenza n. 1877 del 08/03/1990 (Rv. 465763 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - FORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO PRECEDENTE - CONFIGURABILITÀ SUL CONTRATTO SUCCESSIVO - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI QUEST'ULTIMO COME COMPORTAMENTO COMPLESSIVO RILEVANTE EX ART. 1362 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465763-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - FORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO PRECEDENTE - CONFIGURABILITÀ SUL CONTRATTO SUCCESSIVO - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI QUEST'ULTIMO COME COMPORTAMENTO COMPLESSIVO RILEVANTE EX ART. 1362 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

In ipotesi di successione nel tempo di contratti collettivi, quello successivo non costituisce una Forma di interpretazione autentica del contratto precedente ad opera delle stesse parti contraenti, né può concretare un comportamento complessivo posteriore alla conclusione dello stesso contratto da cui possa desumersi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti, atteso che tale comportamento va individuato in quello che le parti pongono in essere nello adempimento del (precedente) contratto e non già nella stipulazione di quello successivo. (V 46/89, mass n 461288; (V 5131/88, mass n 459889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)