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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 giugno 1981, causa 113/80

Decisione
decisa il 1981-06-17
ECLI
ECLI:EU:C:1981:139

Epigrafe

Nella causa 113/80, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Rolf Wägenbaur, in qualità di agente, assistito dal sig. Peter Oliver, membro del servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico, edificio Jean Monnet, ricorrente, contro Irlanda, rappresentata dal sig. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, 28, route d'Arlon, convenuta, avente ad oggetto l'inadempimento derivante dal mantenimento in vigore, da parte dell'Irlanda, dei decreti (Statutory Instruments) S. I. n. 306 del 1971, relativo ai marchi di fabbrica (restrizione delle vendite di articoli di gioielleria importati - Iris Oifigiúil del 21. 11. 1971) e S. I. n. 307 del 1971, relativo ai marchi di fabbrica (restrizioni all'importazione di articoli di gioielleria -Iris Oifigiúil del 21. 11. 1971), che sarebbero in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE, LA CORTE composta dai signori: P. Pescatore, presidente della Seconda Sezione, fi. di presidente; Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 1. La legislazione di cui è causa

paragrafo 1
Dei due decreti in questione, il primo — «sale order» — vieta la vendita e il secondo — «importation order» — vieta l'importazione in Irlanda di talune categorie di cosiddetti articoli di gioielleria, recanti determinati motivi o consistenti in determinati motivi, a meno che su di essi figuri stampigliata l'indicazione dell'origine, consistente nel nome, in inglese, del paese in cui le merci in questione sono state fabbricate, ovvero il termine «foreign» (straniero), o qualsiasi altra parola o gruppo di parole indicante chiaramente che le merci non sono state prodotte in Irlanda.
paragrafo 2
I due decreti riguardano gli stessi articoli e gli stessi motivi. Benché questi vengano designati con la locuzione «articoli di gioielleria», si tratta, in realtà, di una gamma di merci molto ampia, comprendente anche altri articoli, costituiti, per la maggior parte, da quegli oggetti che vengono chiamati, in termini commerciali, «souvenirs». Questi articoli di gioielleria sono elencati in allegato a ciascun decreto. Tuttavia, per rientrare nel campo d'applicazione di detti decreti, essi devono inoltre contenere «essenzialmente un metallo prezioso» o «un metallo prezioso placcato» o essere «costituiti interamente di un siffatto metallo» o consistere «interamente o parzialmente di un metallo vile (compresi gli articoli lucidati o placcati che si prestano all'incastonatura)».
paragrafo 3
Alla fine dell'elenco in cui sono enumerati e descritti i vari motivi cui si applicano i decreti, figura un punto XII di carattere generale, così redatto: «qualsiasi altro motivo il quale indichi che l'articolo in questione è un ricordo d'Irlanda».
paragrafo 4
Le sole eccezioni previste da ciascun decreto per la vendita e l'importazione di articoli di gioielleria senza indicazione d'origine riguardano le merci soggette alla sezione 18 della legge finanziaria del 1938 (n. 25 del 1938) e quelle soggette alla sezione 18 della legge finanziaria del 1946 (n. 15 del 1946). La prima di queste disposizioni riguarda gli articoli importati fabbricati e prodotti specialmente o essenzialmente per uso dei ciechi e che siano stati importati da un ente o un'associazione avente come scopo principale l'assistenza ai ciechi. La seconda disposizione autorizza l'importazione, in esenzione da qualsiasi dazio doganale o imposta di consumo, di qualsiasi articolo necessario per assicurare o contribuire ad assicurare :
paragrafo 5
«i) l'istituzione o il mantenimento di un servizio aereo internazionale per cui venga usato o che implichi l'uso di un aeroporto nello Stato; ii) lo stabilimento o il mantenimento di servizi radio o di servizi meteorologici o di qualsiasi altro servizio ausiliario della navigazione aerea connesso ad un siffatto servizio aereo internazionale; iii) la realizzazione di obiettivi di carattere sperimentale connessi all'istituzione o al mantenimento di un siffatto servizio aereo internazionale o ...».
paragrafo 6
I due decreti sono stati adottati in conformità alla legge n. 48 del 1931 sui marchi di fabbrica, come modificata dalla legge n. 10 del 1970 relativa alla stessa materia. In conformità all'art. 9 della legge del 1931, ciascun decreto precisa nell'art. 5 il modo in cui l'indicazione d'origine deve figurare sulle merci in questione. Nel decreto n. 306, questo articolo ha il seguente tenore:
paragrafo 7
«L'indicazione d'origine stampigliata sulle merci in conformità al presente decreto dovrà figurare in modo leggibile e ben visibile su: a) le merci in questione, b) l'etichetta, cartellino o scontrino uniti alla merce in questione o c) qualsiasi imballaggio (comprese le scatole, le carte o i supporti) in cui o su cui la merce è venduta o offerta in vendita».
paragrafo 8
Nel decreto n. 307, detto articolo ha il seguente tenore:
paragrafo 9
«L'indicazione d'origine stampigliata sulle merci in forza delle disposizioni del presente decreto dev'essere a) indelebile, b) leggibile e e) scritta in lettere di dimensioni tali da essere ben visibili».
paragrafo 10
Per quanto riguarda le restrizioni imposte alla vendita (decreto n. 306), l'art. 4, n. 2, precisa che, per le merci in questione che fossero fabbricate solo parzialmente in un altro Stato, l'indicazione dell'origine può essere stampigliata unicamente sulla parte della merce fabbricata in questo altro Stato. D'altro canto, secondo la legge di base (legge del 1931 sui marchi di fabbrica) che si applica al decreto in forza della sezione 13 dell' Interpretation Act del 1937, è prevista una deroga anche per gli articoli reimportati «prodotti e fabbricati in Irlanda, che abbiano subito, al di fuori del paese, un qualsiasi trattamento o processo il quale non abbia portato ad una modifica sostanziale». Infine, sempre in materia di vendita (decreto n. 306), all'art. 6 è previsto inoltre l'obbligo di stampigliatura sul materiale usato per l'esposizione delle merci, qualora detto materiale richiami l'attenzione su uno degli elementi o su una delle caratteristiche riguardanti i motivi indicati in allegato al decreto stesso.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 2. Il procedimento

paragrafo 1
Con lettera 9 dicembre 1975, la Commissione chiedeva all'Irlanda di fornirle informazioni in merito ai due decreti di cui trattasi.
paragrafo 2
Il Governo irlandese non rispondeva a questa lettera, ma la questione costituiva oggetto di discussioni nell'ambito di una riunione tenutasi a Dublino. Dopo questa riunione, il direttore generale della direzione generale «mercato interno e affari industriali» inviava al rappresentante permanente dell'Irlanda una seconda lettera, datata 9 marzo 1977, nella quale faceva categoricamente presente che i provvedimenti controversi erano in contrasto con quanto disposto dall'art. 30 del Trattato CEE e non erano giustificati ai sensi dell'art. 36, in quanto l'aspetto e , le caratteristiche dei prodotti in questione non erano tali da far presumere la loro origine; il direttore generale concludeva questa lettera chiedendo alle autorità irlandesi di porre rimedio a detta violazione del diritto comunitario.
paragrafo 3
Poiché a tale richiesta non veniva dato alcun riscontro, la Commissione chiedeva al Governo irlandese, con una lettera dell'8 maggio 1978, ai sensi dell'art. 169, 1o comma, del Trattato CEE, di presentarle entro un mese le sue osservazioni circa la constatata infrazione. In risposta a questa lettera, il rappresentante permanente dell'Irlanda inviava alla Commissione, il 13 giugno 1978, una nota in cui contestava il punto di vista della Commissione.
paragrafo 4
Nonostante una riunione fra un agente della rappresentanza permanente , irlandese e vari funzionari della Commissione a Bruxelles, la legislazione controversa non veniva modificata. Conseguentemente, la Commissione faceva pervenire al ministro irlandese degli affari esteri un parere motivato, in data 19 marzo 1979. In risposta a questo parere, la Commissione riceveva una lettera datata 24 marzo 1979, in cui veniva fatto presente che si stava studiando il problema.
paragrafo 5
Da allora, la Commissione non riceveva alcuna comunicazione sostanziale in proposito. Considerando che l'Irlanda non si era conformata al parere motivato, essa decideva di proporre alla Corte di giustizia il ricorso ora in esame, pervenuto in cancelleria il 28 aprile 1980.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. dichiarare che, esigendo che le merci importate soggette al Merchandise Marks (Restrictions on Sale of Imported Jewellery) Order 1971 nonché al Merchandise Marks (Restriction on Importation of Jewellery) Order 1971 rechino l'indicazione dell'origine, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del Trattato CEE; 2. condannare il Governo irlandese alle spese di causa».
paragrafo 3
La convenuta, nel controricorso, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— respingere il ricorso; — condannare la Commissione alle spese di causa»
paragrafo 5
e, nella controreplica,
paragrafo 6
«— respingere il ricorso in ogni sua parte; — condannare la Commissione alle spese di causa».
paragrafo 7
Tuttavia, qualora, pur accogliendo la tesi principale sulla quale si basa la difesa dell'Irlanda e riconoscendo ch'essa si applica, in via di principio, nella presente causa, la Corte affermasse che sotto certi aspetti i decreti in questione superano i rigorosi limiti di quanto è autorizzato dall'art. 36 del Trattato, l'Irlanda chiede rispettosamente alla Corte di voler precisare nella sentenza quali sono, in tal caso, gli aspetti per i quali i decreti eccedono i suddetti limiti.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

paragrafo 1
La Commissione sostiene che i due decreti irlandesi nn. 306 e 307, i quali vietano l'importazione, la vendita o l'esposizione per la vendita, in Irlanda, di taluni articoli di gioielleria che presentino motivi o caratteristiche irlandesi, a meno che detti articoli rechino una indicazione dell'origine, costituiscono misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, contrastanti con quanto disposto dall'art. 30 del Trattato CEE e non giustificate ai sensi dell'art. 36, in quanto si applicano esclusivamente ai prodotti importati.
paragrafo 2
Essa basa la sua tesi sulla giurisprudenza della Corte, la quale ha affermato che «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative» (sentenza 8/74, Raccolta pag. 837), nonché sulla direttiva 22 dicembre 1969, n. 70/50/CEE (Gazzetta ufficiale n. L 13 del 19 gennaio 1970, pag. 29), che definisce come misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione le misure con cui gli Stati membri «deprezzano un prodotto importato, provocando in particolare una diminuzione del valore intrinseco, o lo rendono più costoso» (art. 2, n. 3, lett. f).
paragrafo 3
In effetti, l'obbligo di indicare l'origine porta anzitutto ad un aumento del costo dell'importazione delle merci di cui trattasi, poiché tale obbligo consiste nell'apposizione di una «indicazione indelebile, visibile e costituita da lettere di dimensioni ben visibili», tanto più che, in generale, la stampigliatura deve essere fatta sul metallo. Inoltre, quest'obbligo implica pure una diminuzione del valore intrinseco delle merci, dato che il contrassegno su queste apposto le deturpa, in particolare quando si tratta di oggetti piccoli e delicati, e in quanto il fatto di segnalare in tal modo il paese di origine all'acquirente fa sì che questi venga dissuaso dall'acquistare un «souvenir» recante un marchio il quale indica che l'origine non è irlandese. Stando così le cose, queste merci risultano deprezzate rispetto alle merci nazionali. I decreti in questione hanno inoltre carattere discriminatorio, e perciò contrastante con l'art. 30, poiché impongono la stampigliatura di un contrassegno di origine per i soli articoli importati ed esonerano da questo obbligo le merci irlandesi delle stesse categorie.
paragrafo 4
La Commissione sostiene inoltre che i suddetti decreti non possono trovare giustificazione ai sensi dell'art. 36 del Trattato. È vero che la Corte, nella sentenza 20 febbraio 1979 (causa 120/78, Rewe-Zentral, Raccolta pag. 649), ha dichiarato che «la difesa dei consumatori» può giustificare l'applicazione di misure restrittive; tuttavia, le restrizioni di cui è causa non sono giustificate ai sensi del diritto comunitario, in quanto non sono necessarie per proteggere i consumatori.
paragrafo 5
Secondo la Commissione, il criterio da applicare per stabilire se siffatte misure possano essere giustificate consiste nel «valutare se il pubblico possa essere indotto in errore sulla vera origine del prodotto di cui trattasi da una indicazione falsa o tendenziosa, o anche dall'assenza di qualsiasi indicazione». Si tratterebbe quindi di accertare se, nella fattispecie, le merci si presentino all'acquirente come originarie d'Irlanda, «anche qualora ciò non risulti da alcun contrassegno scritto o stampigliato su di esse». Ora, secondo la Commissione, né il loro aspetto, né le loro caratteristiche possono far pensare che le merci siano di origine irlandese, tanto più che non tutti i motivi di cui trattasi implicano connotazioni irlandesi, in particolare quella delle fate.
paragrafo 6
Inoltre, dalla sentenza 20 febbraio 1975 (causa 12/74, Commissione e/Repubblica federale di Germania, Raccolta pag. 181) — anche ammesso che si tratta di una fattispecie diversa da quella ora in esame — risulta, secondo la Commissione, «che per l'acquirente non è necessario sapere se un prodotto abbia o non abbia una particolare origine, a meno che tale origine non implichi una determinata qualità, particolari materie prime di base o un determinato procedimento di fabbricazione o un determinato ruolo nel folklore o nella tradizione della regione di cui trattasi»; ora, secondo la convenuta, gli articoli contemplati dai decreti in questione non posseggono queste caratteristiche, e il fatto che essi rechino o evochino motivi irlandesi non è sufficiente a giustificare i provvedimenti adottati, poiché altrimenti tutti gli scambi intracomunitari di «souvenirs» turistici e cartoline postali potrebbero essere ostacolati dall'applicazione di norme che impongano indicazioni di origine.
paragrafo 7
Quanto all'argomento svolto dall'Irlanda nel senso che vi sarebbe contraddizione fra la tesi testé esposta — secondo cui l'acquirente non si interessa delle caratteristiche tecniche intrinseche dei prodotti e non si preoccupa affatto del luogo d'origine del prodotto — e l'affermazione della Commissione, secondo cui l'acquirente avrebbe tendenza ad evitare di acquistare «souvenirs», se apparisse chiaramente, in base ad un contrassegno, che l'origine di questi non è irlandese, la Commissione sostiene che detta contraddizione non esiste, perché, anzitutto, l'acquirente non presume automaticamente che la merce di cui trattasi sia di origine irlandese e, del resto, non se ne preoccupa affatto e, dall'altro, egli non è propenso ad acquistare detta merce qualora la sua attenzione sia richiamata sul fatto che essa non viene fabbricata in Irlanda.
paragrafo 8
I provvedimenti di cui trattasi non sono quindi necessari per proteggere il consumatore, il che trova un'ulteriore conferma nelle deroghe previste a favore dei ciechi e degli aeroporti, deroghe che non sono soltanto una curiosità, ma sono anche indicative, in quanto non corrispondono alla tesi del Governo irlandese secondo cui questi decreti avrebbero unicamente lo scopo e l'effetto di proteggere i consumatori.
paragrafo 9
Infine, non sarebbe sufficiente esigere che l'indicazione dell'origine figuri anche sulle merci nazionali, poiché ciò non impedirebbe il deprezzamento delle merci importate conseguente al fatto che l'attenzione dell'acquirente venga richiamata sull'origine di queste ultime. Per contro, non vi sarebbe «alcuna obiezione al fatto che i produttori irlandesi che lo desiderano appongano sui loro prodotti un contrassegno indicante che questi sono di origine irlandese» e al fatto che «detto obbligo venga abolito nel caso di articoli importati», il che consentirebbe ugualmente di raggiungere lo scopo dei provvedimenti impugnati.
paragrafo 10
L'Irlanda non contesta che le disposizioni di cui trattasi costituiscano misure d'effetto equivalente, ma sostiene, tuttavia, che esse sono giustificate, e quindi lecite ai sensi dell'art. 36 del Trattato, sia sotto l'aspetto della difesa del consumatore, sia sotto quello della garanzia di lealtà dei negozi commerciali fra produttori.
paragrafo 11
L'Irlanda osserva anzitutto che per ben comprendere la portata dei decreti in questione si deve tener conto del fatto decisivo che essi riguardano articoli di natura tale da far pensare che si tratti di «souvenirs» d'Irlanda, come risulta dal punto XII della parte I degli allegati a ciascun decreto, il quale recita:
paragrafo 12
«qualsiasi altro motivo il quale indichi che l'articolo in questione è un ricordo d'Irlanda».
paragrafo 13
I decreti riguardano, quindi, oggetti venduti normalmente come ricordi d'Irlanda. Il loro campo d'applicaziorte è limitato agli articoli che presentino i motivi o le caratteristiche indicate negli allegati ai decreti stessi, e si tratta sempre di motivi che appaiono su ricordi d'Irlanda. Un'applicazione eccessiva dei decreti in questione sarebbe di fatto esclusa da quanto disposto nel punto XII di ciascuno degli allegati.
paragrafo 14
Una corretta interpretazione di questa norma porta a ritenere che i testi di cui trattasi contemplano unicamente articoli del tipo «souvenirs»; di conseguenza, bottoni e spille con la rappresentazione di una fata non rientrano nel campo d'applicazione di detti decreti.
paragrafo 15
Sempre per quanto riguarda la natura delle merci contemplate dai due decreti, l'Irlanda sostiene che la tesi della Commissione secondo cui le merci importate verrebbero sfigurate non tiene conto del fatto che i decreti si applicano solo agli articoli negli stessi menzionati in quanto presentino motivi o emblemi ivi previsti. Non sembra perciò illogico concludere che, se un articolo è sufficientemente grande per recare uno di questi motivi od emblemi, lo è anche per la stampigliatura della parola «foreign» o di qualsiasi altra indicazione dell'origine, senza alterazioni del suo aspetto esteriore; non vi è quindi alcun motivo di concludere che l'obbligo di contrassegnare i prodotti potrebbe avere l'effetto di deturparli e quindi di deprezzarli.
paragrafo 16
Quanto alla discriminazione, l'Irlanda sostiene che se — come essa afferma — gli articoli di gioielleria evocano di per sé, implicitamente, la loro origine irlandese, non è necessario esigere che i prodotti nazionali rechino una menzione espressa a tale scopo. Per contro, l'imposizione di quest'obbligo alle merci importate è, nel contempo, giustificata e necessaria. Di conseguenza, la soluzione proposta dalla Commissione — imporre l'indicazione dell'origine unicamente ai prodotti nazionali — esporrebbe il consumatore e soprattutto il turista al rischio di essere indotto in errore dal prodotto importato, poiché egli non ne conoscerebbe la vera origine: perciò, questa proposta della Commissione confonde i dati del problema. Il Governo irlandese ribadisce che il problema essenziale è quello di stabilire se misure intese alla protezione del consumatore o del produttore siano giustificate, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
paragrafo 17
In proposito, l'Irlanda fa anch'essa riferimento alle due sentenze citate dalla Commissione, sentenze Rewe-Zentral e Commissione e/Repubblica federale di Germania, ma, per quanto riguarda quest'ultima sentenza, essa contesta quanto riferisce la Commissione e sostiene che la pronunzia della Corte in detta causa conferma pienamente la propria tesi, in quanto vi si afferma che la tutela dei consumatori contro le indicazioni fallaci e dei produttori contro la concorrenza sleale rientra nell'ambito dell'art. 36, e ciò nonostante il fatto che la questione sollevata in detta causa fosse differente da quella dell'attuale fattispecie, in cui il problema principale consiste nello stabilire se «a prescindere da tutte le caratteristiche o qualità fisiche, l'origine di un “souvenir” sia di per sé uno degli aspetti essenziali di un vero e proprio “souvenir” e se l'Irlanda abbia il diritto di adottare le misure necessarie per proteggere i turisti da ogni inganno circa l'origine degli articoli che, a causa delle loro caratteristiche o qualità fisiche, danno l'impressione di essere autentici “souvenirs” prodotti in Irlanda, mentre in realtà non lo sono».
paragrafo 18
L'Irlanda sostiene che i provvedimenti in questione sono giustificati ai sensi dell' art. 36 e sono necessari per la tutela del consumatore e per la protezione del produttore contro la concorrenza sleale.
paragrafo 19
Per quanto riguarda la tutela del consumatore, l'Irlanda, dopo aver ricordato che la definizione del termine «souvenir» da prendere in considerazione è quella di «oggetto che ricorda una cosa o un avvenimento passato», sostiene che sembra logico desumere dalla natura stessa del «souvenir» che un articolo il quale si presenti come ricordo di un determinato paese si presenterà anche come originano di questo paese «e l'acquirente, a meno che non sia informato del contrario, partirà naturalmente da questa presunzione».
paragrafo 20
Inoltre, l'Irlanda dichiara di non riuscire a capire la tesi sostenuta in proposito dalla Commissione, la quale svolge i due seguenti argomenti:
paragrafo 21
a) le merci che i decreti considerano come «souvenirs» d'Irlanda, ma che non recano alcun espresso contrassegno a tal fine, non si presentano come prodotti di origine irlandese all'acquirente medio e questi non presumerà che esse siano state fabbricate in Irlanda; b) è evidente che «souvenirs» recanti un contrassegno il quale indichi che la loro origine non è irlandese non avranno alcuna attrattiva per i turisti.
paragrafo 22
In ciò vi sarebbe una contraddizione che smentisce il ragionamento'della Commissione, in quanto dall'ultimo dei suddetti argomenti si dovrebbe desumere che «se il consumatore non è propenso ad acquistare la merce allorché la sua attenzione viene richiamata sull'origine di questa, ciò è dovuto al fatto che egli si preoccupa dell'origine». Ora, in realtà, è logico che il consumatore può presumere e in effetti presumerà, a meno di essere informato del contrario, che i ricordi d'Irlanda siano di origine irlandese.
paragrafo 23
Quanto alla protezione dei produttori contro la concorrenza sleale, l'Irlanda sostiene che la mancanza di una indicazione dell'origine su un articolo che il consumatore ritiene originario d'Irlanda, mentre è in realtà originario di un altro Stato membro, arreca un danno ai produttori irlandesi in quanto la vera origine del prodotto è «come ammette la Commissione, di importanza tale che egli non lo avrebbe acquistato se la sua attenzione fosse stata richiamata sul fatto che detto articolo era originario» di un altro paese. I produttori irlandesi sono legittimati a chiedere protezione legale contro il danno ad essi in tal modo causato. Ora, la Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la tutela della proprietà industriale (riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967) e l'Accordo di Madrid 14 aprile 1891 relativo alla repressione delle indicazioni d'origine false o tendenziose (riveduto da ultimo a Lisbona nel 1958; Atto addizionale, di Stoccolma del' 14 luglio 1967) costituiscono il riconoscimento internazionale della necessità di perseguire le false indicazioni d'origine nel commercio internazionale, e i provvedimenti adottati a tale scopo vanno considerati compresi nell'ambito d'applicazione dell'art. 36 del Trattato CEE. Perciò, i due decreti si giustificano con la preoccupazione di proteggere i produttori contro la concorrenza sleale ed i consumatori contro le indicazioni d'origine che possano indurre in errore.
paragrafo 24
Nella replica, la Commissione cerca soprattutto di confutare gli argomenti svolti dall'Irlanda in merito alla «giustificazione delle restrizioni» imposte dai due decreti.
paragrafo 25
Essa contesta anzitutto l'argomento secondo cui i due decreti si applicherebbero unicamente ai «souvenirs», argomento fondato sul punto XII dell'elenco dei motivi considerati. L'Irlanda sostiene che questa formula «onnicomprensiva» che figura alla fine dell'elenco dei motivi suddetti si applica a tutto quanto è compreso nell'elenco, e che avrebbe l'effetto di privare del loro significato parole perfettamente chiare. Secondo la Commissione, questo argomento è inoltre tanto più importante in quanto il termine «souvenir» non compare in nessun punto di alcuno dei decreti in questione, se non proprio alla fine, nel punto XII già menzionato. E la Commissione ricorda, in proposito, che in tali decreti gli oggetti di cui trattasi sono qualificati «merci» e, all'inizio di ciascun allegato, «articoli». Infine, alla Commissione non è noto che nel diritto irlandese esista una norma secondo cui una frase «onnicomprensiva», inserita alla fine di un elenco, possa essere usata per interpretare i termini del testo che la precede. Al contrario, essa sostiene che una frase del genere va intesa alla luce di quanto precede: così, se il punto XII di cui sopra «può ampliare gli elenchi, esso non può certamente restringere il loro significato». Per questo motivo, la Commissione ritiene che bottoni o spille recanti l'immagine di una fata ricadano sotto le disposizioni in questione, come pure che taluni dei motivi che figurano nell'elenco non siano tipicamente irlandesi.
paragrafo 26
Essa contesta inoltre l'argomento dell'Irlanda, secondo cui gli articoli che hanno spiccato carattere turistico si presentano come aventi origine nazionale e dovrebbero quindi recare, qualora fossero importati, una indicazione che precisi la loro origine. Le conseguenze implicite in un siffatto punto di vista sono allarmanti per il commercio fra Stati membri: ad esempio, uno Stato potrebbe chiedere che vengano apposte indicazioni di origine sulle cartoline postali importate che rappresentano luoghi situati nel territorio nazionale. Di conseguenza, la Commissione insiste sul suo principale argomento, relativo ai criteri da adottare — e cioè: una determinata qualità del prodotto, determinate materie prime di base, un determinato processo di fabbricazione, un certo ruolo nel folclore o nella tradizione della regione — per giustificare l'apposizione di un contrassegno d'origine, e conclude che «non si presentano come specificamente irlandesi né gli articoli interamente fatti di metallo prezioso o di un metallo prezioso placcato o contenenti, altrimenti che a titolo di componente minimo, un metallo prezioso o un metallo prezioso placcato, né gli articoli fatti interamente o parzialmente di un metallo vile».
paragrafo 27
Quanto alla contraddizione — rilevata dall'Irlanda — fra questi criteri e l'affermazione della ricorrente secondo cui gli acquirenti sarebbero riluttanti ad acquistare una merce recante un contrassegno d'origine il quale indichi che essa non è irlandese, la Commissione ripete che tale contraddizione «non esiste in realtà», poiché l'acquirente non si preoccupa di conoscere l'origine della merce, ma per contro esita ad acquistarla se la sua attenzione viene richiamata sull'origine non irlandese. D'altra parte, è possibile indicare una contraddizione anche fra i due argomenti dell'Irlanda, di cui il primo è inteso a dimostrare che la discriminazione derivante dal fatto che gli articoli originari d'Irlanda non sono contrassegnati sarebbe giustificata, e il secondo inteso ad affermare che «un souvenir deve essere originario del luogo di cui si suppone che esso sia un ricordo».
paragrafo 28
La Commissione insiste inoltre sul fatto che i decreti in questione costituiscono «un mezzo di discriminazione arbitraria», ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE e minano alla radice il principio dell'unità del mercato comune. Essa basa la sua argomentazione su due esempi. In primo luogo, taluni motivi che figurano sull'elenco non sono legati all'Irlanda nel suo complesso, bensì unicamente ad una particolare località irlandese, come, ad esempio, una carta di «Donegal»; di conseguenza, nella logica dei provvedimenti irlandesi di cui è causa, gli.articoli recanti un siffatto motivo dovrebbero essere stati necessariamente fabbricati nella regione o nella città che si presume rappresentino e, se fossero fabbricati in un'altra località irlandese, dovrebbero, anche in tal caso, recare un'indicazione d'origine, poiché «Wicklow» non ha maggior diritto di rivendicare le specialità di «Donegal» che non «Wimbledon» o «Wiesbaden». In secondo luogo, taluni di questi motivi, come quelli legati alla lingua, alla letteratura e al folclore irlandese, sono spesso comuni all'Irlanda e all'Irlanda del Nord, e nonostante questo, le disposizioni di cui trattasi esigono che l'indicazione d'origine venga apposta sulle merci originarie dell'Irlanda del Nord alla stessa stregua che su quelle importate dagli altri Stati membri: anche questa disposizione costituisce una discriminazione arbitraria, contrastante con l'art. 36.
paragrafo 29
Infine, per quanto riguarda la giustificazione dei provvedimenti in questione mediante la lotta contro la concorrenza sleale, la Commissione sostiene che questo argomento della convenuta è legato a quello della tutela del consumatore e che, di conseguenza, il criterio da applicare deve essere lo stesso in entrambi i casi, poiché, se gli articoli di cui trattasi non si presentano al consumatore come prodotti di origine irlandese, non si può parlare di concorrenza sleale.
paragrafo 30
Quanto alle due convenzioni richiamate dall'Irlanda a sostegno della sua tesi, essendo state concluse prima dell'entrata in vigore del trattato, esse non si applicano fra gli Stati membri della Comunità qualora siano in contrasto col Trattato e in particolare con il principio della libera circolazione delle merci.
paragrafo 31
Nella controreplica, l'Irlanda, dopo aver ricordato le sue «tesi di principio», apporta anzitutto una precisazione relativa alla denominazione degli articoli. Pur riconoscendo che taluni motivi che figurano nell'elenco presentano una connessione meno evidente, ma non meno autentica con l'Irlanda, essa sostiene che detti motivi sono generalmente associati al commercio dei «souvenirs»; di conseguenza, le merci di cui trattasi costituiscono «in sostanza, l'oggetto stesso del commercio dei souvenirs». Quanto alla formula «onnicomprensiva» — come l'ha chiamata la ricorrente —, benché figuri alla fine dell'elenco dei motivi, la si ritrova nella nota esplicativa a ciascun decreto, la quale indica espressamente che «gli articoli di cui trattasi sono quelli comprendenti motivi che suggeriscono trattarsi di ricordi d'Irlanda»; benché questa nota non faccia parte integrante dei decreti, essa sarebbe certamente presa in considerazione in sede giurisdizionale per l'interpretazione dei decreti stessi. L'Irlanda insiste quindi sul suo punto di vista in merito agli articoli contemplati dai decreti, precisa che essa non intendeva dare a questi un campo di applicazione più ampio ed afferma inoltre che il ministro irlandese competente, il quale ha la facoltà di concedere esoneri, è disposto ad accogliere i giustificati reclami degli interessati.
paragrafo 32
L'Irlanda respinge nuovamente la tesi della Commissione secondo cui un articolo recante un motivo irlandese «non può di per sé costituire una indicazione d'origine». Essa ritiene che questo punto di vista — non giustificato in alcun modo dalla Commissione — è insostenibile, in quanto «è del tutto evidente che un motivo o un emblema può fornire una indicazione dell'origine di un articolo in modo altrettanto netto che una menzione dell'origine scritta o stampigliata sull'articolo stesso». Il criterio suggerito dalla Commissione per la giustificazione di provvedimenti come quelli adottati dall'Irlanda è inaccettabile, poiché, pur affermando che un riferimento al folclore o alla tradizione irlandese è tale da fornire un'indicazione dell'origine, esso esclude motivi che rappresentino città, personalità, ecc. L'Irlanda aggiunge che detto criterio è ancor più incomprensibile, se si tiene conto della contraddizione derivante dalla tesi della Commissione e precedentemente rilevata, contraddizione la quale può spiegarsi «unicamente col fatto che i turisti presumono, in assenza di indicazioni contrarie, che gli articoli sono di origine irlandese, fattore cui essi attribuiscono importanza».
paragrafo 33
Quanto all'argomento della Commissione relativo alla discriminazione, l'Irlanda ribatte che la differenza di trattamento fra l'articolo di produzione nazionale e l'articolo importato costituisce un provvedimento giustificato ai sensi dell'art. 36 e non una discriminazione, com'è stato da essa dimostrato in precedenza. Questo argomento appare quindi di importanza secondaria rispetto al problema principale, che è quello della giustificazione dei provvedimenti adottati, tanto più che la Commissione ha chiaramente indicato che, anche qualora i provvedimenti in questione venissero estesi agli articoli di produzione nazionale, ciò non sarebbe sufficiente per renderli conformi alle esigenze della libera circolazione delle merci.
paragrafo 34
Quanto all'argomento della Commissione, secondo cui «Wicklow» non avrebbe maggior diritto di rivendicare le specialità di «Donegal», che non «Wimbledon» o «Wiesbaden», la convenuta osserva che, nell'ipotesi in cui il consumatore rischiasse di essere indotto in errore circa il luogo in cui un articolo irlandese viene fabbricato in Irlanda, il problema verrebbe trattato sulla base del «Consumer Information Act» 1978, il quale mira fra l'altro a proteggere i consumatori contro le informazioni false o tendenziose nella vendita di merci. Per contro, il fatto che articoli fabbricati all'estero, ma che si presentino «falsamente come veri ricordi d'Irlanda» riescano ad affermarsi sul mercato irlandese costituisce, secondo il Governo irlandese, un pericolo reale che richiede l'adozione di misure come quelle contemplate dai decreti di cui è causa, il che implica, in conclusione, non già che questi dovrebbero essere aboliti, ma che la legislazione relativa alla tutela dei consumatori sul piano interno dovrebbe essere ulteriormente rafforzata.
paragrafo 35
Infine, per quanto riguarda gli articoli importati dall'Irlanda del Nord, l'obbligo di apporvi un contrassegno non costituisce una discriminazione arbitraria, bensì una misura necessaria per impedire che gli articoli in questione, qualora vengano prodotti altrove che nell'Irlanda del Nord, eludano le disposizioni dei decreti passando per l'Irlanda del Nord. In ogni caso, le autorità irlandesi sarebbero disposte ad esaminare qualsiasi reclamo da parte di qualsiasi persona stabilita nell'Irlanda del Nord, la quale sostenga che i suoi legittimi interessi sono stati ingiustamente violati dai detti decreti.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Oliver e Wägenbaur, e il Governo irlandese, rappresentato dai sigg. Cook e Dockery, hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte nell'udienza del 10 marzo 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 5 maggio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 28 aprile 1980, la Commissione ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 30 del Trattato CEE, imponendo l'obbligo che gli articoli importati compresi nel campo d'applicazione del decreto — Statutory Instrument (S.I.) n. 306 del 1971 — relativo ai marchi di fabbrica (restrizione alla vendita di articoli di gioielleria importati) (Iris Oifigiúil 21. 11. 1971) e del decreto — S.I. n. 307 del 1971 — relativo ai marchi di fabbrica (restrizione all'importazione di articoli di gioielleria) (Iris Oifigiúil 21. 11. 1971) rechino una indicazione dell'origine o siano contrassegnati dal termine «foreign».
punto 2
Secondo la nota esplicativa ai due decreti, questi vietano, il primo, la vendita o l'esposizione per la vendita di articoli di gioielleria importati recanti motivi o aventi caratteristiche che facciano pensare ch'essi sono ricordi d'Irlanda (ad esempio, un personaggio irlandese, un avvenimento o un paesaggio irlandese, un levriero irlandese, una tavola rotonda, un trifoglio irlandese, ecc.) e, il secondo, l'importazione degli stessi articoli, a meno che essi rechino, in entrambi i casi, l'indicazione del paese d'origine o siano contrassegnati dal termine «foreign».
punto 3
Questi oggetti sono elencati in allegato a ciascun decreto; tuttavia, per rientrare nel campo di applicazione dei suddetti decreti, essi devono essere costituiti da un metallo prezioso o da un metallo prezioso placcato, ovvero da un metallo vile, compresi gli articoli lucidati o placcati che si prestino all'incastonatura.
punto 4
La Commissione sostiene che le restrizioni alla libera circolazione delle merci imposte dai due decreti costituiscono misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, contrastanti con quanto disposto dall'art. 30 del Trattato CEE, e precisa che, secondo l'art. 2, n. 3, lett. f, della direttiva 22 dicembre 1969, n. 70/50, basata sull'art. 33, n. 7, del Trattato CEE, «relativa alla sopressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplata da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE» (Gazzetta ufficiale 1970, n. L 13, pag. 29), vanno considerate misure d'effetto equivalente, contrastanti con l'art. 30 del Trattato CEE, «le misure che deprezzano un prodotto importato, provocando in particolare una diminuzione del valore intrinseco, o lo rendono più costoso».
punto 5
II Governo irlandese non contesta che detti decreti abbiano effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci; esso sostiene, tuttavia, che i provvedimenti in questione sono giustificati da esigenze di tutela dei consumatori e di lealtà nei negozi commerciali fra produttori. Sotto questo profilo, esso richiama l'art. 36 del Trattato, il quale dispone che gli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati, fra l'altro, da motivi di ordine pubblico o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
punto 6
Tuttavia, il richiamo della convenuta all'art. 36 del Trattato, come base legale a sostegno del suo mezzo, non è pertinente.
punto 7
Poiché, infatti, nella sentenza 25 gennaio 1977, (causa 46/76, Bauhuis, Race, pag. 5), la Corte ha precisato che l'art. 36 del Trattato «poiché stabilisce un'eccezione al principio fondamentale dell'abolizione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, va interpretato restrittivamente», le deroghe elencate in detto articolo non possono essere estese a casi diversi da quelli ivi tassativamente previsti.
punto 8
Ora, né la tutela dei consumatori, né la lealtà dei negozi commerciali sono menzionati fra le deroghe ammesse dall'art. 36; è quindi evidente che queste ragioni non possono essere invocate — in quanto tali — nell'ambito del suddetto articolo.
punto 9
Cionondimeno, avendo il Governo irlandese qualificato come «problema fondamentale nella presente causa» il riferimento a dette nozioni, è opportuno valutare questo argomento nell'ambito dell'art. 30 ed accertare se le nozioni suddette permettano di negare l'esistenza di misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione ai sensi di questo articolo, tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza costante della Corte, tali misure comprendono «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Race. pag. 837).
punto 10
In proposito, la Corte ha ripetutamente affermato (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, Race, pag. 649; sentenza 26 giugno 1980, causa 788/79, Gilli, Race, pag. 2071; sentenza 19 febbraio 1981, causa 130/80, Kelderman, ancora inedita) che «in mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio di un prodotto, spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno nel suo territorio tutto ciò che riguarda la produzione, la distribzione ed il consumo di tale prodotto, rispettando tuttavia la condizione che le varie normative non ostacolino ... gli scambi intracomunitari» e che «una normativa nazionale, indistintamente vigente per i prodotti nazionali e per quelli importati, potrebbe derogare alle esigenze poste dall'art. 30 del Trattato CEE soltanto qualora potesse ammettersi come necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, ... alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori».
punto 11
Ora, nella fattispecie non si tratta di una normativa indistintamente vigente per i prodotti nazionali e per quelli importati, bensì di un complesso di norme che riguardano i soli prodotti importati e che, di conseguenza, presenta un carattere discriminatorio che esclude la possibilità di applicare ai provvedimenti in questione la giurisprudenza di cui sopra, la quale riguarda unicamente normative che disciplinino in modo uniforme il commercio dei prodotti nazionali e dei prodotti importati.
punto 12
Il Governo irlandese, pur riconoscendo che i provvedimenti controversi riguardano unicamente oggetti importati e ne rendono più difficili l'importazione e la vendita rispetto allo smercio dei prodotti nazionali, sostiene tuttavia che questa differenza di trattamento degli articoli di produzione nazionale e degli articoli importati non costituisce una discriminazione in quanto gli articoli contemplati dai due decreti in questione sono costituiti soprattutto da cosiddetti «souvernirs» e che questi «souvenirs» — la cui attrattiva principale sarebbe quella di essere stati fabbricati nel luogo in cui vengono acquistati — si presentano di per sé, implicitamente, come originari d'Irlanda, cosicché l'acquirente sarebbe ingannato qualora il «souvenir» acquistato in Irlanda sia stato fabbricato altrove; di conseguenza, l'imposizione dell'obbligo che tutti i «souvenirs» importati — contemplati dai due decreti — rechino una indicazione dell'origine è giustificata e non costituisce affatto una discriminazione, dal momento che gli articoli considerati sono diversi, data la diversità delle loro caratteristiche essenziali.
punto 13
La Commissione contesta questa tesi. Basandosi sulla sentenza 20 febbraio 1975 (causa 12/74, Commissione e/Repubblica federale di Germania, Race, pag. 181), essa rileva che per l'acquirente non è necessario sapere se un prodotto abbia o meno un'origine precisa, a meno che detta origine non implichi una determinata qualità, particolari, materie prime di base o un determinato procedimento di fabbricazione o, ancora, un certo ruolo nel folclore o nella tradizione della regione di cui trattasi; ora, poiché nessuno degli articoli contemplati dai decreti in questione rispondono a dette condizioni, i provvedimenti stessi non sarebbero giustificati ed avrebbero, di conseguenza, «manifestamente carattere discriminatorio».
punto 14
d'uopo, quindi, accertare se i provvedimenti di cui è causa abbiano effettivamente carattere discriminatorio ovvero costituiscano una discriminazione soltanto apparente.
punto 15
Risulta che il «souvenir» — quale viene descritto nei decreti nn. 306 e 307 — è costituito, in generale, da un oggetto ornamentale di modesto valore commerciale, che rappresenta o comprende un motivo o un emblema che ricorda un luogo, una cosa, un personaggio, un evento storico o evoca un simbolo irlandese, e il cui valore è legato al fatto che l'acquirente, quasi sempre un turista, lo acquista sul posto. Caratteristica essenziale dei «souvenirs» di cui trattasi è che essi evocano l'immagine del luogo visitato, il che non implica, di per sé, che un «souvenir» quale è definito dai decreti in questione sia stato fabbricato in territorio irlandese.
punto 16
Inoltre, a prescindere dal problema sollevato dalla Commissione — per quanto riguarda gli articoli contemplati dai decreti controversi — nel senso che non sarebbe sufficiente l'esigere l'apposizione di un contrassegno d'origine anche per i prodotti nazionali, è importante osservare che l'interesse dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali sarebbero sufficientemente tutelati se ai produttori nazionali fosse lasciata la possibilità di usare mezzi a ciò adeguati, come l'apposizione, se lo volessero, del proprio contrassegno d'origine sui loro prodotti o sugli imballaggi.
punto 17
È perciò incontestabile che le disposizioni contenute nei decreti nn. 306 e 307, subordinando l'accesso al mercato nazionale, per i «souvenirs» importati dagli altri Stati membri, alla condizione dell'indicazione dell'origine, che non è imposta nel caso dei prodotti nazionali, costituiscono provvedimenti, discriminatori.
punto 18
Si deve quindi concludere che, esigendo che tutti i «souvenirs» e articoli di gioielleria importati dagli altri Stati membri e contemplati nei decreti nn. 306 e 307 debbano recare un'indicazione dell'origine o essere contrassegnati dal termine «foreign», la normativa irlandese costituisce una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE. Di conseguenza, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da detto articolo.

SENTENZA › Sulle spese

punto 19
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
punto 20
Nella fattispecie, la convenuta è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Esigendo che tutti gli articoli importati dagli altri Stati membri e contemplati dai decreti nn. 306 e 307 del 1971 rechino un'indicazione dell'origine o siano contrassegnati dal termine «foreign», l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 30 del Trattato CEE. 2° Le spese sono poste a carico della convenuta.

Firme

Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe Bosco Touffait Due Everling Chloros Così pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione f.f. di presidente P. Pescatore

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