Sez. 1, Sentenza n. 3518 del 10/04/1999 (Rv. 525180 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ALIMENTI | Diritto soggettivo agli alimenti - Configurabilità - Presupposti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ALIMENTI
Il potere concesso dall'art. 47 legge fall. al giudice delegato di attribuire al fallito un sussidio a titolo di alimenti pone il fallito stesso in una situazione giuridica direttamente tutelata dall'ordinamento e qualificabile come diritto soggettivo, radicato nel principio solidaristico dell'art. 2 Costituzione L'azionabilità di tale diritto non è assoluta, ma richiede la verifica di due presupposti: che al fallito vengano a mancare i mezzi di sussistenza e che nella massa attiva vi siano disponibilità economiche sufficienti per far fronte al pagamento del sussidio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 47, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)