Sez. 1, Sentenza n. 2755 del 25/02/2002 (Rv. 552539 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito di concessione del sussidio a titolo di alimenti ex art. 47, primo comma, R.D. n. 267 del 1942 - Reclamo - Rigetto del tribunale - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione, avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza, è la presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della decisorietà e della definitività. Le due condizioni debbono coesistere, nel senso che, pur essendo la prima condizione, attinente al contenuto, necessaria, essa non è sufficiente, giacché detto contenuto deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l'immodificabilità da parte del giudice che l'ha emanata, e l'efficacia del giudicato ex art. 2909 cod. civ. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto con il quale il tribunale respinga la richiesta del fallito di ottenere il sussidio alimentare di cui all'art. 47, primo comma, legge fall., non configurandosi, al riguardo, un diritto soggettivo del medesimo a siffatta corresponsione, ma essendone rimessa la concessione alla decisione discrezionale del giudice del merito, anche in ordine alla relativa entità e durata nel tempo, con provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente (essendo la relativa istanza legittimamente reiterabile). Depongono in tal senso sia la necessità che sulla richiesta del fallito venga sentito il comitato dei creditori, sia la espressione utilizzata ("può concedere"), invero diversa da quella dell'art. 433 cod. proc. civ. che sancisce il diritto agli alimenti di chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 47 com. 1, Legge Falliment. art. 47 com. 1, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)