Sez. 1, Sentenza n. 7564 del 14/08/1996 (Rv. 499218 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ALIMENTI | Obbligo di residenza - Richiesta del fallito di sussidio e di autorizzazione a recarsi all'estero per motivi di lavoro - Provvedimento di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ALIMENTI
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto con il quale il tribunale respinge la richiesta del fallito di recarsi all'estero per motivi di lavoro (art. 49 legge fall.) o, in subordine, di ottenere un sussidio (art. 47 legge fall.), trattandosi di provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente e soggetto al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non è chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi, cui sia ricollegabile un effetto di diritto sostanziale insuscettibile di riesame.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 47, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 47, Legge Falliment. art. 49 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)