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Sez. L, Sentenza n. 6290 del 10/07/1996 (Rv. 498471 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura di data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza impugnata - Requisito della specialità - Insussistenza - Ammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498471-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Il requisito della specialità della procura per il ricorso per Cassazione (art. 365 cod. proc. civ.) è da intendersi diversamente a seconda che detta procura sia apposta in calce o a margine del ricorso medesimo o sia, invece, conferita con atto separato. Nel primo caso la procura, costituendo un "corpus" inscindibile con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo; nel secondo caso, invece, essendo esclusa la possibilità di integrazione della procura con il ricorso, la rigorosità del concetto di specialità postula che la procura medesima debba necessariamente contenere l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, così da dover essere necessariamente a questa posteriore, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto da avvocato che invochi una procura alle liti di data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza impugnata, ancorché redatta in termini generali che si riferiscano ad ogni grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)