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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017 (Rv. 645430 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico d'ufficio - Prestazioni eccezionali ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Nozione - Aumento fino al doppio degli onorari - Condizioni - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2017-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645430-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)