diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 21339 del 09/10/2014 (Rv. 632583 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Liquidazione del compenso - Aumento fino al doppio degli onorari ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980 applicabile "ratione temporis" - Presupposti.
Stato
decisa il 2014-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632583-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

L'aumento fino al doppio degli onorari liquidati al consulente tecnico d'ufficio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, previsto dall'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), è consentito, anche in misura parziale, qualora ne ricorrrano i presupposti, soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegate al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 388.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 5, DPR 27/07/1988 num. 388, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 1151 all. 1 art. 52 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)