Sez. L, Sentenza n. 10162 del 25/07/2001 (Rv. 548477 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Infortunio "in itinere" e infortunio occorso durante uno spostamento spaziale del lavoratore funzionale alla prestazione - Uso del mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità dell'infortunio - Condizioni - Fattispecie relativa ad un infortunio occorso ad un lavoratore mentre utilizzando il proprio ciclomotore effettuava uno spostamento spaziale per motivi inerenti allo svolgimento della prestazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000 - secondo cui sia l'infortunio "in itinere" sia l'infortunio verificatosi nel corso di uno spostamento del lavoratore per motivi inerenti allo svolgimento della propria prestazione sono indennizzabili anche in caso di utilizzazione di mezzi di trasporto privati, purché tale utilizzazione sia "necessitata", cioè funzionalizzata, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal ricorrente mentre per motivi di lavoro, si recava con il proprio ciclomotore dalla sede del suo ufficio ad una filiale bancaria, considerando decisivo il rilievo che il lavoratore avrebbe potuto raggiungere a piedi la filiale bancaria, essendo essa molto vicina al posto di lavoro; la S.C. ha precisato che in tal modo non si è dato il dovuto rilievo al fatto che l'incidente era avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa e non si sono sottoposti ad alcuna verifica gli assunti del lavoratore relativi alla presenza di un'autorizzazione del datore di lavoro all'uso del mezzo privato e alla necessità di raggiungere, dopo gli adempimenti in banca, altra località posta a ragguardevole distanza dal luogo di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)