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Sez. L, Sentenza n. 14464 del 07/11/2000 (Rv. 541437 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Estremi - Fattispecie relativa a lavoratore che aveva subito un incidente stradale spostandosi tra due sedi diverse di lavoro.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541437-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

Nella nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone, sia dei colleghi, sia dei terzi ed anche dello stesso infortunato o comunque attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che non sussistesse il requisito dell'occasione di lavoro - e quindi l'indennizzabilitĂ  dell'infortunio - in un caso in cui il lavoratore aveva subito un incidente stradale spostandosi tra due sedi diversi del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)