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Sez. L, Sentenza n. 7209 del 26/05/2001 (Rv. 547043 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio occorso durante il rientro al lavoro dalla pausa per il pranzo - Uso di mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità dell'infortunio - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547043-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000 - per cui è indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato; ne consegue che l'assicurazione opera anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore con mezzo privato per rientrare al lavoro dalla vicina abitazione dopo la pausa per il pranzo, ove risulti accertato che sul posto di lavoro non esisteva la mensa o un servizio equipollente e che il breve intervallo di tempo disponibile non consentiva l'uso di mezzi pubblici.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)