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Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 07/05/1981 (Rv. 413508 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413508-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - REQUISITI.*

Si ha separazione di fatto, rilevante ai fini della pronunzia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando fra i coniugi venga a stabilirsi una situazione di vita in cui, dal punto di vista oggettivo, difetti il consortium vitae e cioe quel minimo di convivenza, caratterizzato da una certa organizzazione domestica comune, dalla disponibilita al reciproco aiuto personale e, normalmente, da rapporti sessuali, nonche, dal punto di vista soggettivo, per Mancanza di affectio, vi sia il proposito di non ristabilire la convivenza stessa. (Conf 5112/78, mass n 394862; (Conf 3709/77, mass n 387364).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)