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Sez. 1, Sentenza n. 5112 del 09/11/1978 (Rv. 394862 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394862-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La separazione di fatto, giustificativa della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art 3 n 2 lettera b) della legge primo dicembre 1970 n 898, ricorre non soltanto nel caso di separazione consensuale non omologata, o di separazione giudiziale non sfociata in una sentenza definitiva, ma ogni qual volta si sia verificata un'obiettiva e stabile interruzione della convivenza coniugale, ancorche per effetto del comportamento di uno solo dei coniugi, inequivocamente idoneo a dimostrare all'altro coniuge l'intento di dissolvere il vincolo coniugale. (Conf 4567/77, mass n 388176; (Conf 4519/77, mass n 388124).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)