Sez. 1, Sentenza n. 3709 del 11/08/1977 (Rv. 387364 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
I requisiti integranti la separazione di fatto (quale presupposto della proponibilita o proseguibilita della domanda di divorzio) non possono limitarsi alla mera lontananza fisica dei coniugi, ne, d'altra parte, possono estendersi fino al consenso di entrambi. Detta separazione si realizza ogni qual volta fra i coniugi si venga a determinare una situazione di vita in cui concorra, dal punto di vista oggettivo, il difetto del consortium vitae - e cioe di quel minimo di convivenza, caratterizzato da una certa organizzazione domestica comune, dalla disponibilita al reciproco aiuto personale e normalmente da rapporti sessuali - nonche, da un punto di vista soggettivo, la Mancanza dell'affectio coniugalis, quando cioe dal comportamento di almeno uno dei coniugi si deduca chiaramente la sua volonta di troncare la convivenza stessa (animus non revertendi). (V 1757/76, mass n 380530).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)