Sez. 5, Sentenza n. 6205 del 20/03/2006 (Rv. 590966 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Domanda di definizione - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Lite pendente presso la Corte di cassazione - Giudice competente - Corte di cassazione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 103, 107, 108, 111 e 125 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 103, 107, 108, 111 e 125 Cost., dell'art. 16, comma ottavo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui - prevedendo, senza eccezioni, che i provvedimenti di diniego della definizione siano impugnabili dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite - individua la Corte di cassazione quale giudice competente a giudicare su detta impugnativa, quando la lite si trovi nella fase di legittimità. La regola censurata risponde, infatti, ad esigenze di razionalità ed economia processuale - rilevanti anche ai fini della garanzia della ragionevole durata del processo, stabilita dal nuovo testo dell'art. 111 Cost. -, tenuto conto che la risoluzione della controversia comporta, di regola, l'individuazione dell'oggetto e della natura della lite (con riferimento al disposto del comma terzo dell'art. 16), e che è evidente l'opportunità - anche al fine di evitare pronunce contraddittorie - che tale indagine sia riservata allo stesso giudice che di quel giudizio è chiamato a conoscere nel merito, in relazione alla fase in cui lo stesso pende; né, d'altro canto - posto che il doppio grado di giurisdizione non forma oggetto di garanzia costituzionale generalizzata -, gli artt. 102, 107, 108 e 111 Cost. possono ritenersi ostativi al conferimento alla Corte di cassazione di compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente la caratterizzano, quale, nella specie, l'eccezionale competenza a decidere in unica istanza sull'impugnativa, anche per motivi di merito, del provvedimento adottato dall'amministrazione sulla domanda di definizione. Egualmente, non può ritenersi leso il principio del giudice naturale "precostituito per legge" (art. 25 Cost.), giacché la disposizione in esame, avente rango di legge, non fa che precostituire un giudice competente a conoscere dell'impugnazione in questione; così come nessuna violazione degli artt. 24 e 111 Cost. è ravvisabile con riferimento ad una ipotetica tutela cautelare spettante al contribuente, dovendosi escludere in radice l'esistenza dei presupposti per una simile tutela in relazione al provvedimento adottato sulla domanda di condono.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 107, Costituzione art. 108, Costituzione art. 111, Costituzione art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)