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Sez. 5, Sentenza n. 217 del 09/01/2014 (Rv. 629283 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione delle liti fiscali pendenti - Domanda - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Giudice competente - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629283-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite va proposta dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale essa pende in quanto unico giudice funzionalmente (ed esclusivamente) competente a conoscere della controversia.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)