Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 21/02/2005 (Rv. 579576 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente presso la Corte di cassazione - Domanda di definizione - Provvedimento di diniego - Impugnazione dinanzi alla Corte medesima - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui, prevedendo che l'impugnativa avverso i provvedimenti di diniego della definizione delle liti pendenti vada proposta dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale la lite medesima pende, individua la Corte di cassazione quale giudice competente a conoscere di detta impugnativa, quando il giudizio si trovi nella fase di legittimità (cfr. Corte cost., sent. n. 184 del 1974).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)