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Sez. 5, Sentenza n. 28049 del 30/12/2009 (Rv. 611177 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata risposta al questionario - Conseguenze - Elementi favorevoli al contribuente - Considerazione in sede amministrativa e contenziosa - Preclusione - Intenzionalità dell'omissione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611177-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nel prevedere che la mancata risposta al questionario da parte del contribuente preclude, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, la considerazione a suo favore degli elementi non addotti, non richiede che l'omissione sia frutto di un comportamento doloso e fraudolento, intenzionalmente diretto ad intralciare l'attività di accertamento, essendo sufficiente il fatto obbiettivo della mancata risposta, a prescindere dalle motivazioni della parte privata, ossia dall'elemento psicologico del contribuente che omette di rispondere.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)