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Sez. 5, Sentenza n. 16503 del 19/07/2006 (Rv. 592079 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata produzione di documenti - Conseguenze - Successiva produzione in giudizio - Preclusione - Applicabilità ai fatti anteriori alla legge n. 28 del 1999 - Esclusione - Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592079-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale - al fine di equiparare la disciplina relativa alle imposte dirette a quella in materia di IVA - stabilisce che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (salvo che il contribuente non dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile), non è applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che lo ha introdotto, in riferimento ai quali trovano pertanto applicazione gli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600 cit. nel testo originario, i quali non ricollegavano alla mancata produzione di documenti da parte del contribuente, in risposta al questionario previsto dall'art. 32, alcuna conseguenza in merito all'utilizzabilità dei medesimi documenti in sede contenziosa, se non l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53 del d.P.R. n. 600 del 1973 (ora abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), in tal modo escludendo l'applicabilità della preclusione prevista in materia di IVA dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 53 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)