Sez. 3, Sentenza n. 2476 del 13/04/1985 (Rv. 440318 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER LA MANIFESTATA INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - DISCIPLINA POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER LA MANIFESTATA INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - DISCIPLINA POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756 sui rapporti agrari, la facoltà del concedente di far cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, è condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art. 1, comma secondo, lett. A) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 (proporzionalità alle esigenze del fondo della capacità lavorativa della famiglia del concedente) mantenuti sostanzialmente inalterati, quanto a tale proporzionalità, dallo art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176 (sostitutivo del testo originario dell'art. 1 citato). Infatti, le limitazioni a quella facoltà previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 15 luglio 1950 n. 505, e poi richiamato, con modifiche, dalle successive leggi vincolistiche 16 giugno 1951 n. 435 e 11 luglio 1952 n. 765, hanno cessato di operare con l'entrata in vigore della citata legge n. 756 del 1964. (Conf 4707/82, mass n 422654; (Conf 6758/81, mass n 424389; (Conf 1980/81, mass n 412686).*
Riferimenti normativi: Legge 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)