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Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 18/12/1987 (Rv. 456559 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER LA MANIFESTATA INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - DISCIPLINA POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964.*
Stato
decisa il 1987-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456559-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER LA MANIFESTATA INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - DISCIPLINA POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756 sui rapporti agrari, la facoltà del concedente di far cessare la proroga legale del contratto, per il caso che voglia coltivare direttamente il fondo, è condizionata soltanto alla ricorrenza dei requisiti fissati dall'art. 1, comma secondo, lettera a) del d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 (proporzionalità alle esigenze del fondo della capacità lavorativa della famiglia del concedente), mantenuti sostanzialmente inalterati, quanto a tale proporzionalità, dall'art. 2 legge 10 maggio 1978 n. 176. Infatti le limitazioni a quella facoltà previste, relativamente alla data di acquisto del fondo, dall'art. 1, terzo comma, della legge 15 luglio 1950 n. 505 avevano per espressa previsione legislativa natura eccezionale ed hanno cessato di operare con l'avvento della legge n. 756 del 1964, non essendo state richiamate dalla stessa né dalle leggi successive regolanti la materia. (Conf 2676/85, mass n 440318; (Conf 2218/83, mass n 427067; (Conf 2875/83, mass n 427799; (Conf 3990/83, mass n 428929; (Conf 1427/83, mass n 426251; (Conf 4702/82, mass n 422654; (Conf 6758/82, mass n 424389).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)