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Sez. 3, Sentenza n. 4707 del 25/08/1982 (Rv. 422654 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO - INTENDIMENTO DELLO STESSO, COLTIVATORE DIRETTO, DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI CAPACITÀ LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA DEL CONCEDENTE PROPORZIONALE ALLE ESIGENZE DEL FONDO - SUFFICIENZA - LIMITAZIONI A DETTA FACOLTÀ DI FAR CESSARE LA PROROGA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 505 DEL 1950 - NATURA ECCEZIONALE - LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITÀ SINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964.*
Stato
decisa il 1982-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422654-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO - INTENDIMENTO DELLO STESSO, COLTIVATORE DIRETTO, DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI CAPACITÀ LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA DEL CONCEDENTE PROPORZIONALE ALLE ESIGENZE DEL FONDO - SUFFICIENZA - LIMITAZIONI A DETTA FACOLTÀ DI FAR CESSARE LA PROROGA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 505 DEL 1950 - NATURA ECCEZIONALE - LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITÀ SINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, sui rapporti agrari, la facoltà del concedente di far cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, è condizionata soltanto alla ricorrenza dei requisiti fissati dall'art. 1, secondo comma, lettera a), del d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 (proporzionalità alle esigenze del fondo della capacità lavorativa della famiglia del concedente), mantenuti sostanzialmente inalterati, quanto a tale proporzionalità, dall'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176 (sostitutivo del testo originario dell'art. 1 citato). Infatti, le limitazioni a quella facoltà previste, relativamente alla data di acquisto del fondo, dall'art. 1, terzo comma, della legge 15 luglio 1950 n. 505 avevano natura eccezionale ed hanno cessato di operare con l'avvento della legge n. 756 del 1964, non essendo state richiamate dalla stessa, né dalle leggi successive regolanti la materia. (Conf 1620/82, mass n 419451; (Conf 1980/81, mass n 412686; (Conf 5575/80, mass n 409434).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)