Sez. 3, Sentenza n. 3820 del 25/06/1985 (Rv. 441400 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - AZIONE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI UNA RAGIONE DI NULLITÀ NON RILEVABILE D'UFFICIO E NON DEDOTTA IN SEDE DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (AZIONE DI NULLITÀ DI UN VITALIZIO ONEROSO PER MANCANZA DI FORMA AD SUBSTANTIAM - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA NULLITÀ PER MANCANZA DI ALEA).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - AZIONE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI UNA RAGIONE DI NULLITÀ NON RILEVABILE D'UFFICIO E NON DEDOTTA IN SEDE DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (AZIONE DI NULLITÀ DI UN VITALIZIO ONEROSO PER MANCANZA DI FORMA AD SUBSTANTIAM - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA NULLITÀ PER MANCANZA DI ALEA).*
Nel caso in cui sia stata esperita un'Azione indirizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto, la pronuncia del giudice deve restare circoscritta alla ragione fatta valere dalla parte, dovendosi coordinare col principio della sua necessaria corrispondenza alla domanda, senza che assuma rilievo una diversa ragione di nullità non rilevabile di ufficio. Conseguentemente siffatta diversa ragione, non sottoposta all'esame dei giudici del merito, non può esser fatta valere come motivo di ricorso per Cassazione. (nella specie, la parte che aveva richiesto la nullità di una donazione per difetto di Forma ad substantiam, aveva poi - con ricorso per Cassazione - dedotto che il giudice dell'appello, nel qualificare il contratto come vitalizio oneroso, non aveva considerato la nullità di esso sotto il profilo della Mancanza di alea. La cosiddetta in base all'enunciato principio ha rigettato il ricorso). (V 590/82, mass n 418333; (V 304/80, mass n 403691; (V 684/72, mass n 365779).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)