Sez. 3, Sentenza n. 590 del 30/01/1982 (Rv. 418333 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI.*
La rilevabilità ex officio, in ogni stato e grado del giudizio, della nullità del contratto, prevista dall'art. 1421 cod. civ., deve coordinarsi con i principi fondamentali del processo, fra i quali, oltre il principio della domanda ed il principio dispositivo delle prove, è quello della preclusione derivante dal giudicato interno, cosicché l'espressa affermazione della validità del contratto, da parte del giudice di primo grado, ove non censurata in appello e, quindi, coperta dal giudicato impedisce il riesame della questione in Sede di legittimità. (V 1532/76, mass n 380283).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)