Sez. 3, Sentenza n. 40827 del 06/10/2005 Cc. (dep. 10/11/2005) Rv. 232348 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Traffico illecito di rifiuti - Nozione di gestione - Individuazione - Ingente quantitativo - Riferibilità al complesso delle attività - Sufficienza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, è configurabile con riferimento a qualsiasi "gestione" dei rifiuti svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia, e pertanto anche con riferimento alle attività di intermediazione e commercio, e non può interpretarsi con riferimento alla definizione di gestione di cui all'art. 6, comma primo lett. d), del citato decreto n. 22. Inoltre il termine "ingente" deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, ovvero al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pruralità di operazioni, che considerate singolarmente potrebbero anche essere qualificate quali modeste.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)