Sez. 2, Sentenza n. 2994 del 17/02/2004 (Rv. 570160 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Servitù di passaggio attraverso un sentiero Formatosi per effetto del calpestio - Apparenza della servitù - Determinazione - Criteri - Apprezzamento del giudice di merito.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE
La servitù di passaggio può considerarsi apparente, e quindi suscettibile di acquisto per usucapione, anche se esercitata attraverso un sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio, soltanto se venga preventivamente accertata, in rapporto alle caratteristiche della complessiva situazione di fatto, la precisa struttura del sentiero, al fine di verificare se ne sia o meno visibile la strumentalità rispetto al bisogno del fondo da considerare dominante. Ne consegue che, là dove l' apparenza venga dal giudice del merito (secondo un apprezzamento discrezionale che, se congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità) ricollegata alla interdipendente sussistenza di più elementi obiettivi, di ognuno di questi occorre che sia stata data la relativa prova, giacché ciascuno dei medesimi risulta insufficiente, da solo, ad integrare il requisito in questione (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che, ravvisata la sussistenza del requisito dell'apparenza argomentando dalla constatazione che <<una gettata di cemento sull'acciottolato della via comunale rende inequivoco il rapporto di funzionalità tra il fondo dominante ed il sentiero>>, unitamente alla circostanza che gli stessi ricorrenti <<avevano usucapito alcune fasce di terreno poste vicino alla loro casa>>, ha ritenuto quindi apparente -e conseguentemente dichiarato usucapita- la servitù di passaggio pur in difetto di prova in ordine alla <<data di costruzione>> della detta <<gettata di cemento>>).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)