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Sez. 2, Sentenza n. 8736 del 26/06/2001 (Rv. 547747 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Usucapione di servitù di passaggio - Requisiti - Ricorrenza - Configurabilità - Criteri - Apprezzamento del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547747-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE

Per l'usucapione della servitù di passaggio non è necessaria la presenza di particolari manufatti, quali la costituzione d'un fondo stradale od almeno di un acciottolato, essendo sufficiente la formazione d'un sentiero rivelato dal costante calpestio purché l'opera risulti specificamente destinata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù, "id est" che la struttura del tracciato del sentiero, od opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, consentano di verificare la strumentalità del sentiero stesso rispetto alle esigenze del fondo considerato come dominante. Al riguardo ogni questione circa la sussistenza delle opere visibili e la loro idoneità a dimostrare univocamente e senza incertezze la preordinazione all'utilità del fondo dominante costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)