Sez. 3, Sentenza n. 18779 del 26/09/2005 (Rv. 584308 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Accessorietà rispetto al contratto - Conseguenze - Estinzione per prescrizione del diritto all'adempimento - Esigibilità della penale - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
Stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale; ne consegue che, se il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione per prescrizione del diritto del creditore a riceverla, quest'ultimo perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in caso di mancato adempimento del predetto obbligo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)