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Sez. 2, Sentenza n. 595 del 31/01/1989 (Rv. 461674 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - PRECISIONE PER IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - DANNO ULTERIORE PER LA DEFINITIVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - CUMULO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461674-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - PRECISIONE PER IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - DANNO ULTERIORE PER LA DEFINITIVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - CUMULO - AMMISSIBILITÀ.*

La clausola penale, la quale costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell' adempimento, e in quest'ultima ipotesi, ove il creditore agisca per il pagamento della penale deducendo il ritardo nell' inadempimento, permane l'obbligazione di adempiere gravante sul debitore, con la conseguenza che quest'ultimo, se il suo inadempimento diviene definitivo, è tenuto a risarcire al creditore il danno ulteriore diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale. (Conf 1300/86, mass n 444737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)