Sez. 1, Sentenza n. 740 del 15/03/1973 (Rv. 362967 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTRO LE ORDINANZE DELL'INTENDENZA DI FINANZA - TERMINE DI SESSANTA GIORNI PREVISTO DALL'ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - TERMINE SEMESTRALE EX ART 33 DELLA LEGGE N 330 DEL 1911 - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTRO LE ORDINANZE DELL'INTENDENZA DI FINANZA - TERMINE DI SESSANTA GIORNI PREVISTO DALL'ART 52 DELLA LEGGE N 762 DEL 1940 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - TERMINE SEMESTRALE EX ART 33 DELLA LEGGE N 330 DEL 1911 - APPLICABILITA.*
La Corte costituzionale con la sentenza 30 dicembre 1961 n 79 ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del secondo periodo del secondo comma dell'art 52 della legge 19 giugno 1940, n 762 (istitutivo della IGE), riguardante tra l'altro il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'Azione giudiziaria avverso le ordinanze dell' intendente di finanza in materia di IGE. Pertanto, il termine applicabile e quello di sei mesi, previsto dallo art 33 della legge 9 aprile 1911, n 330, divenuto generale per le controversie relative alle imposte indirette erariali per effetto del RDL 19 aprile 1923, n 938. (V 833/72, mass n 357015; 3051/62).*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST., Legge 09/04/1911 num. 330 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)