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Sez. 5, Sentenza n. 14980 del 25/06/2009 (Rv. 608679 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi - Notifica a società in accomandita semplice - Intervenuta cessazione dell'attività senza liquidazione - Conseguenze - Impugnazione - Legittimazione del socio accomandatario - Sussistenza - Intervenuta dichiarazione di fallimento in proprio - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608679-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

Nel caso in cui un avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi sia notificato ad una società in accomandita semplice che abbia cessato l'attività senza fase di liquidazione, e quindi senza nomina di un liquidatore, la legittimazione all'impugnazione può essere riconosciuta al socio accomandatario, in via eccezionale, anche se quest'ultimo sia stato dichiarato fallito in proprio, dovendo ritenersi - alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 43 della legge fall. e dell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, conforme ai principi costituzionali del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa - che egli conservi la rappresentanza legale della società, non essendo individuabile in tempo utile alcun soggetto in grado di rappresentarla in giudizio, e non potendo negarsi il suo interesse all'impugnazione, avuto riguardo alla necessaria ricaduta degli esiti dell'accertamento a suo carico ed a carico degli altri soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)